La comunicazione ENEA per i lavori di ristrutturazione è obbligatoria?
Se la normativa è chiara per l’ ecobonus, così non è per la detrazione del 50%.
Non sono previste sanzioni e il mancato invio non compromette l’accesso al bonus.
20 febbraio 2019
La comunicazione ENEA per i lavori di ristrutturazione è obbligatoria? In linea di massima la risposta è si, ma il mancato invio non comporta particolari conseguenze per i contribuenti.
Il 21 febbraio 2019 è fissata la prima scadenza per l’invio dei dati dei lavori di ristrutturazione effettuati nel 2018 e fino al 21 novembre, data in cui è stato messo a disposizione il portale ENEA per la comunicazione.
A regime invece la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di fine lavori. Sarà certamente concesso un maggior termine per i lavori conclusi dal 1° gennaio 2019 e fino alla data in cui verrà pubblicato il portale per le ristrutturazioni del 2019 (ad oggi ancora non disponibile).
Sono molti i dubbi sull’ adempimento, per il quale ad oggi non sono previste sanzioni o conseguenze per il contribuente in caso di mancato invio. Un paradosso sul quale non vi sono state smentite o conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate e che merita di essere ulteriormente approfondito.
Comunicazione ENEA obbligatoria ma senza sanzioni o diniego della detrazione
La normativa che ha introdotto l’obbligo di comunicazione ENEA per i lavori ammessi al bonus ristrutturazioni che comportano anche un risparmio energetico non ha previsto sanzioni in caso di mancato invio.
Allo stesso modo, ad oggi non è previsto che in caso di omesso invio venga meno la possibilità di accedere alla detrazione fiscale prevista per i lavori di ristrutturazione e per l’acquisto di elettrodomestici.
Bisogna tuttavia chiarire che la risposta corretta a chi si chiede se sia o meno obbligatoria la comunicazione ENEA per le ristrutturazioni è che sì, bisognerà effettuare l’invio entro la scadenza prefissata.
L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per consentire all’ENEA di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano un risparmio di energia o l’utilizzo di fonti rinnovabili e che accedono al bonus ristrutturazioni del 50%.
In caso di dimenticanze tuttavia non sarà compromesso l’accesso alla detrazione fiscale. Almeno per ora, in attesa che le Entrate forniscano una propria interpretazione ufficiale.
Comunicazione ENEA obbligatoria solo per le ristrutturazioni con risparmio energetico
Così come evidenziato sul sito ENEA, la comunicazione dei lavori di ristrutturazione riguarda esclusivamente quelli che comportano un risparmio energetico, compreso l’acquisto di elettrodomestici.
L’elenco dei lavori per i quali vige l’obbligo di comunicazione ENEA è il seguente:
Componenti e tecnologie | Tipo di intervento |
Strutture edilizie | • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno |
Infissi | • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi |
Impianti tecnologici | • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • installazione di impianti fotovoltaici |
Elettrodomestici 2 (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017) | • forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici |
Non sarà necessario effettuare alcun invio per le altre fattispecie di spese sostenute dai contribuenti e per le quali si richiede l’accesso al bonus Irpef del 50%.